Il DPR recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di gas fluorurati ad effetto serra è stato pubblicato sulla G.U. del 20 aprile 2012 ed è entrato in vigore il 5 maggio 2012. Il DPR disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n.842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento, per ciò che riguarda le CCIAA, all'istituzione del registro e al rilascio dei certificati provvisori.
Le Camere di Commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica, hanno questi compiti
  1. Raccolgono, via telematica, le iscrizioni di persone ed imprese nonchè degli organismi di certificazione.
  2. Rilasciano a persone e imprese i certificati provvisori, entro 30 giorni dalla richiesta
  3. Rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro.
  4. Gestiscono il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate
Il Registro è costituito da 6 sezioni relative agli organismi di certificazione, alle persone e alle imprese in attesa di certificazione, certificate o con certificato rilasciato da paese estero.
Persone ed imprese soggette all'obbligo devono iscriversi, esclusivamente via telematica, al registro nazionale entro 60 giorni dalla sua istituzione e previo pagamento dei diritti di segreteria il cui ammontare viene definito con apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
L'avvenuta istituzione del Registro dovrà essere pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le informazioni da riportare nelle istanze e le modalità per la loro presentazione saranno pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale .

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